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Proroga del pagamento al 22 aprile del Canone Rai Abbonamento Speciale, SIAE e SCF, tariffe e diritti connessi per le imprese 2022.

La SIAE comunica che ha eccezionalmente posticipato al 22 aprile 2022 il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente al fine di agevolare la piena ripresa delle attività economiche. La nuova scadenza dei pagamenti annuali riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi).
E’, altresì, confermata per l’anno 2022, per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che hanno sospeso la propria attività, la possibilità di corrispondere i compensi per i soli mesi dalla riapertura dell’attività fino alla fine dell’anno solare. In questo caso valgono le stesse modalità dello scorso anno (autocertificazione con estremi della comunicazione al proprio comune della sospensione totale dell’attività).

Anche il termine della Campagna SCF per gli Esercizi Commerciali viene posticipato al 22 aprile 2022. Resta confermato al 31 maggio il termine di pagamento per le categorie Pubblici Esercizi, Acconciatori, Strutture ricettive ed Agriturismi per le quali SIAE provvede su mandato SCF all’incasso dei compensi.

Considerata l’emergenza sanitaria che si è protratta per tutto il 2021, e vista l’ulteriore proroga al 31/03/2022, il Consiglio SIAE, anche su sollecitazione della CNA, ha deliberato la proroga degli Accordi in essere al 31/12/2022.

 

Ricordiamo che per poter utilizzare legalmente radio e TV nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, negli alberghi, nei circoli privati, luoghi di intrattenimento, mezzi di trasporto, ecc. occorre:

  • Pagare il canone di abbonamento speciale alla RAI;
  • Pagare alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) i diritti d’autore;
  • Pagare il diritto connesso a SCF.

Inoltre, per le attività che effettuano la riproduzione di opere letterarie protette dal diritto d’autore mediante fotocopia, xerocopia o altri strumenti similari, è dovuto alla SIAE un contributo apposito quale diritto d’autore annuale per l’attività di reprografia.

DIRITTI SIAE

I diritti SIAE sono dovuti a fronte di qualsiasi utilizzo di brani musicali, video o televisivi e rappresentano il “guadagno” dell’Artista che ha composto l’opera o realizzato il prodotto video o televisivo.

Si pagano i diritti SIAE per le diffusioni audio-visive effettuate con qualsivoglia mezzo (radio, mangianastri, CD, TV, cinema, filodiffusione, juke-box, strumenti musicali e d’orchestra) in qualsiasi contesto (luoghi di lavoro, di ritrovo, luoghi pubblici, al chiuso, all’aperto, negozi, alberghi, circoli privati, ecc.).

I diritti SIAE si pagano anche per le Segreterie Telefoniche o centralini telefonici qualora dotati di musica d’attesa.

La misura dei diritti SIAE è commisurata al luogo in cui avviene la diffusione e al mezzo utilizzato per la diffusione.  Grazie alla convenzione SIAE-CNA, gli associati beneficiano di sconti differenziati per settore di attività.

Si comunica che SIAE, anche al fine di agevolare gli utilizzatori in questa delicata fase di ripresa, ha ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto di esecuzione musicale per l’anno 2022, che quindi rimarranno invariati. Pertanto, per le tariffe potrete far riferimento al documento allegato alla Circolare PAI dello scorso anno, oppure visualizzare le tabelle pubblicate dalla SIAE per il 2022 che alleghiamo.

L’impresa che per la prima volta attiva una posizione alla SIAE, deve recarsi presso la sede SIAE di zona, presentando l’apposito modulo di convenzione CNA-SIAE in originale oppure la tessera CNA 2022. In questo modo otterrà l’applicazione delle tariffe agevolate. Vi informiamo che tutte le sedi zonali SIAE sono attualmente aperte e funzionanti.

A causa dell’emergenza epidemiologica potrebbe non essere possibile/consigliabile recarsi personalmente presso la sede SIAE territorialmente competente. L’alternativa è la presentazione della documentazione per mail nel modo seguente:

la ditta dovrà contattare la sede SIAE di zona e inviare da una propria mail ordinaria (NO PEC) alla mail della sede SIAE competente per zona (vedi di seguito) il modulo CNA/SIAE per ottenere lo sconto (oppure copia della tessera CNA 2022), e un modulo di autocertificazione con l’indicazione del settore/attività svolta, nome insegna, indirizzo del punto vendita, metratura al pubblico, tipologia di apparecchio usato, numeri di eventuali altoparlanti, dati anagrafici della ditta e del titolare/legale rapp.te insieme con il suo documento di identità valido e leggibile, codice SDI per la fatturazione elettronica. SIAE non ammette documenti firmati digitalmente.

Quindi dovrà rimanere in attesa della mail da parte dell’ente con cui gli verranno comunicati l’importo da pagare e i dati per il bonifico e il contratto da firmare.

Gli anni successivi, il pagamento avverrà tramite MAV che le imprese riceveranno direttamente (tramite mail ordinaria o posta cartacea). Se pagato entro i termini dell’anno precedente, il Mav tiene conto dello sconto riservato agli associati CNA. In caso negativo sarà necessario procedere con il modulo tradizionale di convenzione ed effettuare il pagamento presso la sede SIAE territoriale di riferimento:

Prato Via del Ceppo Vecchio 55, telefono 0574 606927

Pistoia Via di Val di Brana 81, telefono 0573 21367

Naturalmente, il mancato ricevimento del MAV non esonera l’impresa dal pagamento nei termini. In altre parole, se il Mav non è ancora stato ricevuto, occorre richiederlo all’Ufficio Siae competente.

DIRITTI CONNESSI SCF

Relativamente alla questione della richiesta del pagamento di questo ulteriore diritto, occorre ribadire che quest’ultimo è dovuto in aggiunta alla Siae. Infatti, nel caso la musica non fosse dal vivo ma registrata, oltre al compenso per i diritti d’autore è dovuto anche un compenso per i c.d. “diritti connessi” ai produttori dei supporti fonografici e agli artisti interpreti o esecutori dei brani. Pertanto, per riassumere:

– I diritti connessi spettano ai produttori di fonogrammi (art.72 e 73 bis L. 22 aprile 1941, n.633).

– e tale diritto è di fatto un contributo diverso ed indipendente dal diritto d’autore, dovuto da tutti coloro che all’interno dei propri locali di lavoro utilizzano musica d’ambiente.

Per gli esercizi commerciali/artigianali la riscossione del compenso avviene direttamente da SCF, mentre per le attività quali pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti e strutture ricettive la riscossione del compenso SCF è affidata a SIAE.

Anche per i diritti connessi Cna ha sottoscritto una convenzione, ottenendo per i propri associati uno sconto del 15%.

Per potersi avvalere della convenzione SCF – CNA 2022 il pagamento dovrà avvenire entro il 28 FEBBRAIO 2022. Dopo questo termine, sarà possibile regolarizzare la propria posizione, ma senza beneficiare dello sconto associativo previsto.

I pubblici esercizi, strutture turistico ricettive ed esercizi commerciali non oggetto di disposizioni di chiusura nel 2021, che avessero pagato la SIAE entro il termine ordinario del 28/02/2021, non avendo beneficiato quindi di un ulteriore riduzione deliberata solo successivamente a tale termine, potranno beneficiare della precedente ulteriore riduzione a valere dai compensi di competenza del 2022 (salvo coloro che avessero fatto richiesta di rimborso anticipato). Queste imprese, i cui compensi vengono riscossi dalla SIAE, su mandato di SCF, riceveranno il MAV con l’importo al netto della riduzione spettante.

MODALITA’ DI ADESIONE (alternative tra di loro).

La procedura di adesione a SCF è necessaria solo per esercizi commerciali, laboratori artigianali diversi da acconciatori/estetisti e per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF.

  • Licenza: In questo caso sarà necessario:
    • Stampare l’apposito modulo (allegato “Licenza_EC”);
    • Compilarlo in tutti i campi richiesti;
    • Sottoscriverlo e timbrarlo nei due appositi spazi;
    • Inviarlo agli uffici SCF tramite posta ordinaria (SCF – Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano, c.a. Ufficio Commerciale), fax 02/465.47.576, mail: campagna@scfitalia.it o PEC scfcommerciale@pec.it

A fronte della ricezione del documento, SCF provvederà ad emettere e ad inviare via PEC relativa fattura ai fini del pagamento.

L’esercente avrà la possibilità di registrare la propria società e dopo aver preso visione del preventivo formulato in base ai dati inseriti, scegliere se pagare direttamente con carta di credito o prepagata, oppure se scaricare in formato PDF un bollettino freccia bancario precompilato, utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario.

Per tutti i clienti già in possesso di licenza SCF dovranno attendere fattura di riferimento per procedere con il pagamento.

Come e quando effettuare il pagamento:

  • esercizi commerciali, laboratori artigianali (diversi da acconciatori/estetisti, pubblici esercizi e strutture ricettive): dovranno procedere con il pagamento entro il 28 febbraio 2022.

Per effettuare il pagamento dovranno compilare il modello LICENZA EC (in allegato) in ogni sua parte, timbrarlo, firmarlo e inviarlo via posta ordinaria a:

SCF Consorzio Fonografici – via Leone XIII 14 20145 Milano c.a. Ufficio Commerciale.

La Licenza dovrà, inoltre, essere anticipata via fax (al n. 02.46547576) oppure via e-mail (all’indirizzo: campagna@scfitalia.it) o PEC all’indirizzo scfcommerciale@pec.it .

L’esercente, per effettuare il pagamento, dovrà attendere la fattura fiscale che gli verrà recapitata all’indirizzo PEC indicato in Licenza.

DIRITTO D’AUTORE PER L’ATTIVITA’ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE

La Legge consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o altro sistema analogo nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico. Sempre in base alle disposizioni vigenti, gli esercizi che mettano a disposizione dei terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia o xerocopia, devono corrispondere un diritto d’autore qualora intendano consentire la copia di opere protette entro il suddetto limite.

CNA ha sottoscritto apposita convenzione con SIAE per l’applicazione del diritto di reprografia. Gli importi sono variabili in funzione del numero di apparecchi utilizzati per questo servizio. Nel portale PAI trovate la tabella riepilogativa degli importi dovuti nel 2019, ancora valida.

Qualora l’impresa non effettui la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, dovrà esporre in modo visibile su ogni punto macchina il seguente avviso “in questo esercizio non si effettuano copie di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore”.

N.B. Le tariffe SIAE esposte nelle tabelle pubblicate insieme a questa circolare sono lorde e quindi vanno scontate della percentuale di riduzione riservata dalla convenzione CNA.

Le tariffe SCF, invece, sono già scontate.

Scarica di seguito le tariffe 2022:

Per ulteriori informazioni contattare Giada Lenzi 0574578553 giada.lenzi@cnatoscanacentro.it

 

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