- – Nei contratti fra imprese i termini di pagamento non dovrebbero superare i 60 giorni. Termini superiori devono essere espressamente pattuiti, giustificati e non gravemente iniqui (il precedente decreto nulla prescriveva in merito alla fissazione di termini contrattuali fra imprese);
- – Nei contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni viene stabilito un termine perentorio di 30 giorni che può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni nel caso in cui la transazione riguardi amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Invitiamo comunque a scaricare la Circolare Ministeriale 23 gennaio 2013