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Entro 31 luglio 2017, obbligo di registrazione per produttori, trasformatori e distributori di materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA)

Entro 31 luglio 2017, obbligo di registrazione per produttori, trasformatori e distributori di materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA)

MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO DIRETTO CON PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI (MOCA) – Regolamento CE 2023/2006

Il decreto legislativo n. 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

Rispetto alla disciplina precedente viene introdotto l’obbligo per gli operatori di:

  1. produzione; 
  2. trasformazione; 
  3. distribuzione all’ingrosso (ivi comprese le importazioni) 

di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di comunicare all’autorità competente gli stabilimenti che eseguono tali attività.

Tra i materiali rientrano (per fare alcuni esempi):

  1. piatti, bicchieri (ceramica, terracotta, vetro), bottiglie, posate, stoviglie, taglieri, coltelli da lavoro;
  2. carta da incarto, pellicole in plastica, banda stagnata, alluminio;
  3. scatole per pizza e altri contenitori in carta e cartone, etichette a contatto con gli alimenti, imballaggi in ogni materiale (acciaio, carta e cartone, plastica, legno).
  4. tutti i macchinari destinati alla produzione, lavorazione, trasformazione per l’alimentare (macchinari per panifici e pasticcerie, macchinari per pastifici, macchinari per gelaterie, macchinari e attrezzature per la ristorazione e somministrazione in genere quali affettatrici, frullatori, ecc).

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 la comunicazione dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 31 luglio 2017.

La violazione a tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 Euro.

La Regione Toscana ha predisposto una modulistica per effettuare la comunicazione.

La Comunicazione dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica utilizzando la piattaforma telematica regionale AIDA per il tramite dei SUAP (Sportelli unici attività produttive) dei Comuni.

Gli uffici di CNA Toscana centro insieme a Csa Scrl sono a disposizione per informazioni e la compilazione del modello e dell’invio per conto delle imprese ai SUAP dei Comuni.

Per informazioni:

Emiliano Citarella, Responsabile Settore agroalimentare CNA Toscana centro

Tel. 0574/578556 | Email: emiliano.citarella@cnatoscanacentro.it

Matteo Conforti, CSA SCRL

Tel. 0573 921280 | Email: csa@csacna.it

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