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Edilizia – Lavori eseguiti dalle imprese individuali

Indicazioni ministeriali per ispezionare i cantieri………

Il problema esiste e si trascina da danni. Lo scorso 4 luglio, la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro lo ha riportato in primo piano emettendo una specifica circolare con cui fornisce istruzioni per controllare se i rapporti intercorrenti fra le varie imprese che operano in cantiere rispettino “genuinità” e correttezza. Il sorvegliato speciale è infatti l’intreccio dei subappalti con cui i “lavoratori autonomi” (che per l’attività svolta e l’iscrizione all’Albo Camerale, dovrebbero comunque identificarsi come “imprenditori artigiani”) acquisiscono commesse e che caratterizza da sempre questo comparto produttivo. Se poi si considera che nel nostro territorio il 98% del settore è costituito da microaziende, si può comprendere come le loro momentanee aggregazioni siano realtà tanto diffusa. Questione complicata su cui interferiscono le norme attinenti la regolarità dei rapporti di lavoro e le disposizioni con cui la normativa antinfortunistica definisce l’idoneità tecnica delle imprese edili. Contrastare il rischio che certe modalità organizzative possano compromettere i livelli di sicurezza o favorire l’utilizzo di mano d’opera irregolare, è cosa sacrosanta, ma non può ridursi a rendere impossibile per le nostre imprese l’acquisizione di commesse che prevedano l’intervento di altri artigiani individuali. In un quadro così controverso, si inserisce ora la citata circolare che invitiamo a scaricare tramite il link riportato in calce. Questa precisa in modo quasi analitico gli indicatori di possibili irregolarità su cui gli ispettori dovranno posare gli occhi: perdurante monocommittenza, mancanza di attrezzature proprie, dichiarazioni improvvide o comunque tali da far sospettare una sostanziale subordinazione ecc. Il problema ovviamente attiene la filiera ordinaria delle lavorazioni (muratura, manovalanza, mera conduzione di macchinari di proprietà del committente ecc.), non certo quella specialistica costituita da elettricisti, termoidraulici, parquettisti, falegnami, infissisti e ogni altro professionista la cui autonomia operativa non sia discutibile. Il documento termina ricordando i provvedimenti sanzionatori che si correlano alle irregolarità e che sono tutti a carico del committente o del sub-committente. Il “disconoscimento” dello status di artigiano configura violazioni di natura lavoristica e antinfortunistica: evasione contributiva, sorveglianza sanitaria, formazione, informazione, possibili prescrizioni su valutazione rischi, pos ecc.

Niente di nuovo, nulla che non sapessimo già o di cui non avessimo già parlato con i nostri artigiani. La novità è che tutto questo, essendo ora stato formalizzato in un documento ministeriale, si trova ancor più al centro dell’attenzione. Per questo invitiamo gli interessati a serrare i contatti con l’Associazione, con il suo servizio paghe e con la società CSA.

Scarica la Circolare Ministero Lavoro 16-2012

 

 

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