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REVISIONI VEICOLI – IMPORTANTI NOVITÀ: GLI “ISPETTORI” E I NUOVI “CENTRI REVISIONI VEICOLI PESANTI”

SINTESI DI UN IMPORTANTE CAMBIAMENTO DELLA NORMATIVA DEL SETTORE REVISIONI

Nei mesi scorsi sono state emanate le norme che, recependo le direttive europee 2014/45/UE e 2014/47/UE, hanno introdotto novità importanti per il presente e il futuro della revisione veicoli, in rispetto a:

-Regolamentazione del ruolo degli “ispettori” ed in particolare dello svolgimento della formazione obbligatoria di aggiornamento

-Autorizzazioni ai centri di controllo privati per l’attività di revisione dei veicoli pesanti superiori a 35 quintali

 

CNA Toscana Centro si è occupata di sintetizzare le questioni più rilevanti per le imprese del settore su entrambi i filoni normativi descritti in premessa nelle due seguenti parti di questo articolo:

CNA Toscana Centro è attiva per offrire fin da subito ai propri associati i servizi per adeguarsi alla normativa.

 

1) REGOLAMENTAZIONE DEL RUOLO DEGLI “ISPETTORI” E SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO:

Il Decreto Ministero dei Trasporti – 19/05/2017 – n. 214 recependo le direttive Europee ha istituito la figura dell’ “Ispettore”, ovvero il soggetto abilitato o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli, figura che ha sostituito la definizione nominale di “Responsabile tecnico delle revisioni”.

Il cambiamento non è esclusivamente nominale perché per accedere al ruolo di “Ispettore” è necessario, a seguito dell’emanazione dell’accordo Stato Regioni del 17/04/2019, effettuare un percorso più lungo e più complesso del precedente corso per responsabile tecnico.

La formazione iniziale dell’ispettore, che deve essere erogata da un ente formativo con apposito riconoscimento regionale, prevede la frequenza di un modulo A della durata di 120 ore (non necessario per ingegneri magistrali e ingegneri meccanici triennali), di un modulo B della durata di 176 ore a seguito del quale potrà essere effettuato l’esame di abilitazione per la revisione veicoli fino a 35 quintali.

La frequenza all’ulteriore modulo C permette di accedere all’esame abilitante per accedere all’esame di ispettore per la revisione dei mezzi pesanti superiori a 35 quintali.

L’accesso a questi corsi è comunque riservato a personale con adeguato titolo di studio (diploma liceo scientifico, Istituto tecnico-tecnologico, laurea in ingegneria industriale, diplomi professionali su veicoli a motore o corsi Iefp quadriennali su veicoli a motore) e un’esperienza nel settore di almeno tre anni per i diplomati e di almeno sei mesi per la laurea.

ATTIVAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICI, OBBLIGATORI, PER ISPETTORI:

La nuova normativa per la formazione degli ispettori ha generato anche l’obbligo di svolgimento della formazione periodica di aggiornamento, triennale, che è stata definitivamente regolata dal decreto dirigenziale MIMS del 15/02/2022 all’articolo 9.

La durata del corso di aggiornamento è fissata in trenta ore – con un programma che verte sulle innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli – da svolgersi ogni tre anni da parte degli ispettori.

I corsi di aggiornamento possono essere svolti esclusivamente da agenzie formative accreditate alla Regione di appartenenza che rispettino i criteri, la durata e i programmi indicati dalla normativa.

 

Ulteriore novità, è il “REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI DI REVISIONE” (RUI), istituito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11/12/2019 (art.4) e regolato dal decreto dirigenziale MIMS del 15/02/2022. L’iscrizione al RUI sarà determinate per lo svolgimento dell’attività di ispettore, infatti l’ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI o di conferma della stessa.

 

COSA SUCCEDE AI RESPONSABILI TECNICI AUTORIZZATI PRIMA DEL 31 AGOSTO 2018 (che hanno frequentato il vecchio corso di 30 ore superando l’esame e coloro che sono stati autorizzati per il possesso dei titoli prima del 2002):

– Il decreto dirigenziale MIMS del 15/02/2022 chiarisce, che ricoprono il ruolo di ispettori “ope legis” i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, i quali sono autorizzati all’esercizio della funzione di ispettori per la revisione dei veicoli leggeri. Gli ex “responsabili tecnici autorizzati” saranno infatti iscritti al RUI “d’ufficio”, assolveranno all’obbligo della formazione di aggiornamento secondo le seguenti tempistiche:

Entro il 31/12/2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;

Entro il 31/12/2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

Entro il 31/12/2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

 

I responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 a norma dell’art. 13, comma 2, del D.M. 214/2017 e dell’art. 7, ultimo periodo, del D.D. 211/2018, non in attività alla data di adozione del presente provvedimento e che intendono iscriversi al RUI, dovranno presentare istanza in bollo all’organismo di supervisione o all’Autorità a Statuto speciale competente per territorio di residenza o per sede dove hanno sostenuto l’esame di abilitazione, che provvede all’inserimento.

I responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 che vorranno frequentare il corso per il modulo C e il relativo esame, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento di trenta ore prima di poter accedere al corso e all’esame.

 

IL RAPPORTO DI LAVORO TRA ISPETTORE E CENTRO DI REVISIONE

L’ispettore autorizzato iscritto al RUI per le revisioni veicoli fino a 35 quintali deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione. L’ispettore autorizzato non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. Il rapporto di lavoro tra il centro di revisione e l’ispettore autorizzato iscritto al RUI per le revisioni veicoli fino a 35 quintali può avere natura subordinata o autonoma.

-L’ispettore autorizzato iscritto al RUI per le revisioni veicoli pesanti oltre i 35 quintali invece non può avere un rapporto di lavoro subordinato con il centro di revisione né avere situazione di conflitto di interessi con il centro e svolgerà l’attività presso i centri in cui sarà destinato dall’organismo di supervisione in base al calendario appositamente definito. (si veda per ulteriori specifiche il seguente capitolo sull’ –“Autorizzazioni ai centri di controllo privati per l’attività di revisione dei veicoli pesanti superiori a 35 quintali”)

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Per informazioni di dettaglio potete contattare il coordinatore dell’Unione Servizi alla Comunità Giacomo Buonomini giacomo.buonomini@cnatoscanacentro.it 0573/921422

 

2) AUTORIZZAZIONI AI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI PESANTI SUPERIORI A 35 QUINTALI

Le novità introdotte dal DM 446 del 15/11/2021 “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”, permette ai centri revisione autorizzati di effettuare le attività di revisione dei veicoli pesanti superiori a 35 quintali, così come individuati dall’art. 80, comma 8, del codice della strada.

Merita ricordare che fino a oggi le revisioni che per i mezzi pesanti erano effettuati esclusivamente dagli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, che potevano anche avvalersi dei locali dei centri privati (ma non dei responsabili tecnici “privati”) secondo le disposizione della legge 870/86.

La normativa riguarda i “veicoli pesanti”, ovvero: i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall’art. 80, comma 8, del codice della strada.

Gli elementi di interesse per le imprese che vogliano attivare questo tipo di attività sono, in estrema sintesi, i seguenti:

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI:

Le attività di revisione sono svolte da un ispettore iscritto al RUI autorizzato per le revisioni di mezzi pesanti superiori a 35 quintali. Si evidenzia che l’ispettore autorizzato può operare presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti solo in qualità di lavoratore autonomo rispetto al centro revisioni mezzi pesanti superiori a 35 quintali in cui si trova a operare e non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività da esercitarsi. Gli ispettori autorizzati alle attività di revisione dei veicoli pesanti devono essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a Euro 500.000,00.

Come specificato dal decreto dirigenziale MIMS del 15/02/2022 i centri di revisione autorizzati si interfacceranno con l’organismo di supervisione per la calendarizzazione delle attività di revisione e sarà l’organismo stesso a individuare l’ispettore competente in funzione del calendario delle attività.

SPAZI E DOTAZIONI NECESSARIE:

In particolare la normativa (Art. 9 DM 446/2021) richiede, tra le altre cose:

  1. a) una superfice non inferiore ai 250 metri quadri per ogni linea di revisione;
  2. b) uno spazio esterno di manovra e/o parcheggio non inferiore ai 1.000 metri quadri;
  3. c) una superfice totale dei locali dove è situata la linea di revisione non inferiore ai 600 metri quadri;
  4. e) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
  5. f) altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione;
  6. g) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

Gli operatori devono essere permanentemente in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni previste dal regolamento di attuazione del codice della strada, delle dotazioni informatiche e del collegamento al CED dell’amministrazione.

 

COME FARE DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO REVISIONE MEZZI PESANTI TRASPORTO MERCI:

La richiesta per diventare centro autorizzato per la revisioni dei mezzi pesanti superiori a 35 quintali (vedi art. 4 DM 446/2021) deve essere presentata alla Provincia di appartenenza unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che per titoli, appartengono alle seguenti categorie:

-I requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa

-Requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati

-Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici

-Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati

L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

LA PARTICOLARE SITUAZIONE DEI CENTRI 870 E IL LORO ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA:

Come noto dagli operatori del settore i soggetti privati erano attivi già prima del DM 446/2021 nell’attività di revisione mezzi pesanti se pur con uno status diverso e come attività di supporto della Motorizzazione civile. Infatti, attualmente, sono numerosi i centri c.d. “870” che possono ospitare le revisioni dei mezzi pesanti per conto della motorizzazione.

Cosa succede a questi centri con l’entrata in vigore della nuova normativa e la creazione dei centri autorizzati privati che opereranno con ispettori formati ad hoc?

Lo ha chiarito un circolare del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità sostenibile del 29/03/2022, dove è esplicitato che:

-Se conformi a tutti i requisiti del DM 446/21 possono richiedere ed ottenere autorizzazione provvisoria dalla provincia. Se non confermano i requisiti entro il 31/12/2022 l’autorizzazione decade.

-Se ancora non conformi a tutti i requisiti richiesti dal DM 446/2021 hanno tempo fino al 22 novembre 2023 per adeguarsi a detti requisiti (in caso contrario, l’autorizzazione decade in detta data). Una volta adeguati, devono richiedere autorizzazione provvisoria alla provincia. Se non confermano i requisiti entro il 31/12/2024 l’autorizzazione decade.

Quindi tutti i centri, che siano di nuova costituzione o già operati in regime “870” debbono effettuare la richiesta di autorizzazione con il possesso dei relativi requisiti per diventare centro autorizzato ai sensi del DM 446/2021 per la revisione dei mezzi pesanti superiori a 35 quintali.

 

CNA TOSCANA CENTRO SI È ATTIVATA PER POTER FORNIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI DEI CENTRI DI REVISIONE COSÌ COME PER I CORSI DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI.

Per informazioni di dettaglio potete contattare il coordinatore dell’Unione Servizi alla Comunità Giacomo Buonomini giacomo.buonomini@cnatoscanacentro.it 0573/921422

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