Covid 19 – Via al Decreto che estende l’obbligo di Green Pass ai lavoratori della p.a., imprese private, organi amministrativi ed elettivi, mondo del volontariato.

Via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità al decreto legge green pass per tutti i lavoratori. Dal 15 ottobre scatterà l’obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). È quanto prevede il decreto legge “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre in modo unanime. Dopo l’obbligo di Green Pass per entrare in zona bianca e gialla in ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere e per partecipare a spettacoli dal vivo, concorsi, sagre, e dopo l’obbligo scattato per il personale scolastico, per viaggi su treni, navi e aerei ora il decreto estende l’obbligo anche ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Ecco cosa prevede

I lavoratori coinvolti
L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori pubblici e privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter). E per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

Controlli e sanzioni
La verifica è demandata ai datori di lavoro. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di verifica vanno definite entro metà ottobre. Sul fronte sanzioni, è prevista una multa da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Senza green pass lavoro sospeso e subito stop stipendio
Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021

Nuove regole per i tamponi
Quanto ai tamponi per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori ma si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi. Il costo fino al 31 dicembre sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica. Alle farmacie che non praticano prezzi calmierati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Green pass subito a guariti dopo la dose di vaccino
I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla dose di vaccino anti Covid per avere il green pass ma lo otterranno subito dopo la somministrazione. Inoltre, per chiunque si contagi 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione è rilasciata la certificazione verde che avrà «una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione».

SCARICA QUI IL DECRETO LEGGE N. 127 del 21.9.2021 

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