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Gestione pneumatici fuori uso (PFU) – interpretazioni e chiarimenti

Cna cerca di fornire alcune interpretazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione del DM 82/2011 per la gestione di pneumatici fuori uso (PFU) e sull’applicazione del relativo contributo ambientale.
La gestione dei pneumatici fuori uso si basa sul principio di responsabilità del produttore dei  pneumatici che si deve fare carico della gestione dei pneumatici giunti a fine vita.
Pertanto il nuovo decreto ha imposto ai produttori e agli importatori di pneumatici di attivare, dal 7 settembre 2011, un sistema per la raccolta e la gestione dei PFU, da soli o in forma associata (costituendo uno o più consorzi).
Ad oggi si sono costituite due sole strutture associate autorizzate di produttori e importatori per la gestione dei PFU, il CONSORZIO ECOPNEUS (http://www.ecopneus.it/) e il CONSORZIO ECOTYRE (http://www.ecotyre.it/).
Per le imprese che effettuano la sostituzione dei pneumatici, Ecopneus e Ecotyre offrono il ritiro gratuito a seguito di una registrazione sul loro portale.Tuttavia va segnalato che per queste imprese, che si configurano come produttori di rifiuti di PFU (CER 16.01.03), non è previsto un obbligo di legge che imponga l’iscrizione ad un Consorzio.La registrazione è volontaria e potrà essere effettuata se ritenuta conveniente per l’impresa, considerato che il ritiro é a titolo gratuito.
Analogamente non è previsto un obbligo di conferimento di questi rifiuti ad un Consorzio e, quindi,  potranno essere ancora utilizzate le consuete modalità di smaltimento (anche se a titolo oneroso).
Il funzionamento del sistema si dovrebbe reggere sull’applicazione di un contributo ambientale, differenziato per dimensioni e tipologie di pneumatici che copra i costi di gestione e di recupero dei PFU.
Il decreto prevede che, in tutte le fasi di commercializzazione (produttori/importatori di pneumatici > distributori > gommisti > utenti finali), il contributo venga indicato in modo chiaro e distinto (in riga separata) in fattura, nello scontrino fiscale o nella ricevuta fiscale.
Dunque, dal 7 settembre scorso, è diventata operativa la gestione dei pneumatici fuori uso, ma solo per i soci di Ecopneus e di Ecotyre.
Questo perché i contributi ambientali comunicati dal Ministero non riguardano tutti i pneumatici, ma solo quelli dei marchi delle sei aziende socie di Ecopneus (Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) e quelli delle aziende socie di Ecotyre (al momento non note).
Gli importi dei contributi dei due consorzi sono leggermente diversi perché basati sulle stime dei costi di gestione che questi soggetti hanno comunicato al Ministero.
Per tutti gli altri marchi occorre attendere ancora. Infatti non sono ancora note le altre strutture associate, oltre a Ecopneus e Ecotyre, che saranno abilitate a svolgere l’attività di gestione dei PFU, strutture che, al momento, sono ancora in attesa di autorizzazione dal Ministero.
Modalità di applicazione del contributo
Sulle modalità di applicazione del contributo, in particolare per gommisti e distributori, sono emersi alcuni dubbi interpretativi che non trovano risposta nelle norme di riferimento (DM 82/2011 e  decreti direttoriali).
In attesa di chiarimenti ministeriali, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, forniamo alcune interpretazioni:
Secondo Ecopneus, dal 7 settembre 2011 i gommisti e i distributori, quando vendono pneumatici di uno dei sei marchi Ecopneus, devono indicare il contributo ambientale in modo chiaro e distinto (in riga separata) in fattura, nello scontrino fiscale o nella ricevuta fiscale.
Contrariamente però a quanto pubblicato in una FAQ da Ecopneus, riteniamo che il contributo sia da indicare obbligatoriamente solo sui documenti fiscali relativi alla vendita di pneumatici acquistati dopo il 7 settembre, sui quali è già stato pagato il contributo al momento dell’acquisto.
L’indicazione del contributo PFU sui documenti fiscali di vendita di pneumatici acquistati prima della partenza del sistema (giacenze di magazzino), può essere contestabile perché su questi pneumatici non è stato pagato alcun contributo.

La dicitura da utilizzare per il contributo Ecopneus è “Contributo ambientale assolto ai sensi art. 228 – D.Lgs. 3/4/2006 n. 152” e, accanto, deve essere riportata l’indicazione specifica dell’importo che varia in base alle dimensioni e alle tipologie del pneumatico.
Per la dicitura del contributo Ecotyre, si attendono loro indicazioni.
In dettaglio le tabelle con gli importi per i pneumatici delle aziende associate a Ecopneus ed a Ecotyre,  sono consultabili  nei siti dei due consorzi (http://www.ecopneus.it/ e  http://www.ecotyre.it/).
In merito all’applicazione dell’IVA, non è chiaro se sul contributo indicato dai due Consorzi debba essere applicata l’IVA o se l’IVA, invece, sia già contenuta nello stesso importo.
Il dubbio sorge a causa di un cambiamento nella tabella di riferimento dei contributi indicati sul sito Ecopneus, a fronte del quale in un primo momento l’importo del contributo era indicato come “escluso da IVA”, mentre in un secondo momento è stato indicato come “assoggettato ad IVA”.
Per quanto riguarda invece gli importi dei contributi di Ecotyre, lo stesso Consorzio sta aspettando indicazioni dal Ministero dell’Ambiente.
In attesa di chiarimenti e vista la nostra interpretazione sull’applicazione del contributo (in base alla quale suggeriamo di applicare lo stesso solo se è stato prima applicato sulla fattura), riteniamo che, momentaneamente, si possa procedere come segue:
a) se sulla fattura di acquisto dei pneumatici è stato applicato il contributo, al momento della vendita si applica nuovamente il contributo con la stessa IVA che è stata applicata dal fornitore;
b) se nella fattura di acquisto dei pneumatici non è stato applicato il contributo, al momento della vendita il contributo non si applica.
Riteniamo inoltre che non vi sia obbligo di evidenziare il contributo sui documenti fiscali in caso di commercializzazione di pneumatici usati o in caso di esportazione di pneumatici.
Si precisa infine che l’obbligo di esporre in modo chiaro e distinto il contributo nella fattura, nello scontrino o nella ricevuta fiscale, non è espressamente sanzionato. Le sanzioni previste (art. 6 del DM 82/2011) sono tutte a carico dei produttori o degli importatori di pneumatici e per altre tipologie di violazioni.

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