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Piano Transizione 5.0

 

In partenza il nuovo Piano Transizione 5.0 a sostegno della doppia transizione dei processi produttivi (digitale ed energetica) a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.

 

Beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica

Non possono beneficiare le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Beni 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Rientrano anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ( Energy Dashboarding );

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)

 

A completamento dei progetti di innovazione come sopra descritti sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 ovvero:

    a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

   b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

   c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

b) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni sopra descritti (compresi gli impianti di produzione di energia) e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Sono esclusi gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Attenzione: In mancanza dei criteri energetici, le imprese potranno comunque accedere alle aliquote vigenti per i crediti d’imposta 4.0 se possiedono i relativi requisiti con le aliquote già previste (20% fino a 2,5 milioni – 10% tra 2,5 e 10 milioni – 5% tra 10 e 20 milioni).

 

Aliquote previste per investimenti 5.0

Risparmio energetico Fino a 2,5 milioni Tra 2,5 milioni e 10 milioni Oltre 10 milioni
Almeno 3% per unità produttiva o almeno 5% sul processo interessato 35% 15% 5%
Superiore a 6% per unità produttiva o 10% sul processo interessato 40% 20% 10%
Superiore a 10% per unità produttiva o 15% sul processo interessato 45% 25% 15%

 

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale

 

Certificazioni e documentazione

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestino:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili

b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte di un revisore: per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per tale certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Attuazione

Occorrono due decreti attuativi. Il primo riguarda l’impalcatura generale degli incentivi, il secondo nello specifico i requisiti dei formatori ai quali le aziende potranno rivolgersi per ottenere l’agevolazione anche sulla formazione.

 

Fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

 

Cumulo

La nuova agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020 (Credito imposta 4.0), né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Per informazioni contattare Ufficio Credito CNA:

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